Alla guida col telefonino in mano

Con la sentenza 6B_1183/2014 del 27 ottobre 2015 il Tribunale federale (TF) si è pronunciato sulla questione di sapere se il fatto di condurre un veicolo tenendo nella mano sinistra un telefonino per 15 secondi costituisca o meno un’infrazione alle regole della circolazione stradale (link sentenza del TF: sentenza 6B_1183/2014 del 27 ottobre 2015).

Più precisamente la Massima istanza svizzera si è domandata se tale comportamento costituisce una violazione del dovere di prudenza e di attenzione alla strada e alla circolazione (art. 31 cpv. 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC).

Per giungere a una risposta il TF ha ricordato che il conducente che telefona mentre il veicolo da lui guidato si trova in marcia e che, durante più di un breve istante, tiene l'apparecchio con una mano o lo immobilizza fra la testa e la spalla, compie movimenti che impediscono in modo inammissibile la manovra sicura del veicolo rendendosi così colpevole d’infrazione alle norme della circolazione. Difatti, la mano sinistra che regge il telefonino tra la testa e la spalla perderebbe in tal modo significativamente di mobilità, la possibilità di rotazione della testa sarebbe inoltre limitata, così come la possibilità di guardare nello specchietto retrovisore. Inoltre, un eventuale inavvertito scivolamento del telefonino dalla mano comporterebbe il rischio di manovre non corrette del veicolo. Per contro, non costituisce infrazione il fatto di leggere il giornale – tenendolo in parte sulle gambe e in parte sul volante - nelle fasi di sosta mentre ci si trova incolonnati (cfr. sentenza 6B_1183/2014, consid. 1.4).

Nel caso di specie il TF ha considerato che il semplice fatto di tenere con una mano il telefonino per 15 secondi senza telefonare o effettuare altre manipolazioni e senza distogliere lo sguardo dalla strada, viaggiando ad una velocità adatta alle circostanze, non ostacola la libertà di movimento e non costituisce quindi una condotta reprensibile. L’art. 3 cpv.1 ONC, che prevede che: “Il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione. Egli non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo. Inoltre la sua attenzione non deve essere distratta in particolare né da apparecchi riproduttori del suono né da sistemi di comunicazione o di informazione”  non è infatti stato violato in concreto.

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