L'infortunio


Genesi della nozione d’infortunio

La nozione d’infortunio venne stabilita per la prima volta da Paul Piccard all’inizio del secolo. Egli qualificò l’infortunio come un influsso dannoso, improvviso e involontario apportato al corpo umano da una causa esterna più o meno eccezionale. Tale definizione venne inseguito ripresa regolarmente dal Tribunale federale.

La nozione di infortunio è stata codificata per la prima volta unicamente nel 1984, quando venne inserita nell’art. 9 dell’ordinanza (OLAINF) che aveva accompagnato l’entrata in vigore della nuova legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF). Successivamente, nel 1994, essa venne riportata nella LAMal, precisamente all’art. 2 cpv. 2. L’infortunio fu allora qualificato come influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario.

Anche se la definizione precedente si riferiva ad un “fattore esterno più o meno eccezionale” e quella successiva del 1984 ad un “fattore esterno straordinario”, il TF ha poi confermato che la modifica era puramente di ordine redazionale e che non toccava la sostanza.
 
Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).

L’infortunio, secondo la nozione attuale di cui all’art. 4 LPGA, è definito come: “qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte”.
 
La scelta di definire l’infortunio nella LPGA discende dal fatto che la nozione d'infortunio è utilizzata in più regimi della sicurezza sociale (LAMal, LAINF; AI, ecc.).
 
Le discussioni parlamentari precedenti alla promulgazione della LPGA e la giurisprudenza successiva del TF hanno confermato che la nozione d’infortunio della LPGA è da considerarsi corrispondente e equivalente alla nozione di infortunio antecedente la LPGA.
 
L’art. 9 cpv. 2 OLAINF apporta inoltre un’estensione all’infortunio come definito dall’art. 4 LPGA. Questa disposizione stabilisce infatti una lista esaustiva di lesioni corporali assimilati all’infortunio.

 

Importanza della distinzione tra malattia e infortunio

La nozione d’infortunio definita dall’art. 4 LPGA è una nozione complessa e composta da più elementi cumulativi.

La complessità di questa nozione si spiega per il fatto che, nell’ambito delle assicurazioni infortuni e malattia, essa permette di distinguere e di qualificare i danni alla salute subite dall’assicurato come conseguenza di un infortunio o di una malattia. In effetti, il fatto che non vi sia una vera e propria definizione legale di “malattia” e che essa sia semplicemente definita in modo negativo, come “ogni evento dannoso non riconducibile alla definizione d’infortunio” (salvo eccezioni legali), contribuisce indirettamente a riservare un ruolo cruciale e di spartiacque alla nozione d’infortunio.

Dalla distinzione tra infortunio e malattia discende inoltre l’applicazione di due differenti regimi: se il danno alla salute è qualificato quale infortunio, si applicherà il regime della LAINF, mentre se si tratta di malattia, l’assicurato sarà sottoposto al regime della LAMal.

I regimi LAINF e LAMal sono simili in materia di cure sanitarie, ma divergono sul piano delle indennità giornaliere e delle rendite.

La LAINF prevede un diritto alle indennità giornaliere per l’assicurato che è totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito di un infortunio (art. 16 cpv. 1 LAINF), mentre tale diritto, nell’ipotesi di un impedimento al lavoro dovuto a malattia, non esiste nel regime della LAMal. Nella LAMal, in effetti, le indennità giornaliere sono previste solo a titolo di protezione facoltativa e dipendente dalla conclusione di contratti individuali o collettivi con gli assicuratori malattia (art. 67 cpv. 3 LAMal). Inoltre, per quanto concerne le rendite, a differenza della LAINF, la LAMal non le prevede.

È quindi evidente che l’assicurato vittima di un danno alla salute ha interesse ad essere sottoposto al regime LAINF piuttosto che a quello della LAMal, in quanto quest’ultimo prende a carico solamente il costo delle prestazioni che servono a diagnosticare o a trattare una malattia e i suoi postumi (cf. art. 25 LAMal) e, salvo l’ipotesi della protezione facoltativa (art. 67 ss LAMal), esso non copre la perdita di guadagno.

Particolarmente delicata è la situazione in cui si potrebbe venire a trovare un assicurato che non sia né sottoposto all’assicurazione d’indennità giornaliera facoltativa LAMal, né a un’assicurazione perdita di guadagno ai sensi della LCA, e che dovesse incorrere in un’incapacità lavorativa dovuta a malattia. Infatti, non gli rimarebbe che la possibilità d’invocare il diritto al pagamento del salario secondo le norme che reggono il contratto di lavoro, in particolare l’art. 324a CO.

In ragione del ventaglio di prestazioni più ampio, il regime LAINF è quindi più favorevole all’assicurato. Per questi motivi, la qualificazione di un danno alla salute quale infortunio o malattia genera parecchie controversie tra assicurati e assicuratori. Mentre i primi hanno interesse (essenzialmente di tipo economico) a vedersi qualificato il danno alla salute quale "infortunio", i secondi hanno interesse a qualificarlo quale "malattia".



La nozione d’infortunio

La nozione d’infortunio si compone dei cinque elementi costitutivi e cumulativi seguenti:
  1. Un influsso dannoso apportato al corpo umano;
  2. Il carattere improvviso dell’influsso dannoso;
  3. Il carattere involontario dell’influsso dannoso;
  4. Il fattore esterno dell’influsso dannoso;
  5. Il carattere straordinario del fattore esterno.

1. L’influsso dannoso apportato al corpo umano
 
L’influsso dannoso può toccare la salute fisica, mentale o psichica e nei casi più gravi può provocare la morte.
 
Se da un lato l’influsso dannoso alla salute fisica è abbastanza facilmente identificabile, spesso non lo è invece per quanto concerne gli influssi dannosi alla salute psichica. Infatti, per quest’ultimi, come vedremo, si pone spesso il problema della prova concreta della loro semplice esistenza, così come dell’esistenza di un legame di causalità tra la lesione alla salute psichica e l’influsso dannoso (cioè l’evento che avrebbe provocato il danno). Questo tipo di problematica è tipica dei casi di infortunio da “colpo di frusta”, in cui la vittima lamenta dei problemi alla salute senza che sia visibile una lesione o che un deficit funzionale organico oggettivabile sia dimostrabile.
 
L’art. 12 LAINF assimila gli oggetti che sostituiscono morfologicamente o funzionalmente una parte del corpo umano al corpo umano stesso, garantendo così il diritto dell’assicurato a essere indennizzato per i danni che tali oggetti (protesi) hanno subito a seguito di un infortunio. Tuttavia, le spese per la sostituzione di occhiali, apparecchi acustici e protesi dentarie sono prese a carico solo se il pregiudizio fisico ha necessitato di un trattamento. Così, ad esempio, un assicurato che, mangiando del pane alle noci, si rompe due denti e la porcellana della sua protesi fissa, non ha diritto alle prestazioni dell’assicurazione infortunio se viene stabilito che tali pregiudizi non hanno origine infortunistica (cf. TFA K 207/00 del26 settembre 2001).
 
 
2. Il carattere improvviso dell’influsso dannoso
 
Affinché la condizione del carattere improvviso dell’influsso dannoso si possa ritenere realizzata, esso deve verificarsi in un lasso di tempo relativamente corto e deve poter essere ricondotto a un evento unico di cui non è possibile stabilire in maniera generale una durata minima. Si intende così evitare di porre a carico dell’assicuratore infortuni dei pregiudizi che sono il risultato di fenomeni degenerativi o di problemi dovuti a ripetizione (come dei microtraumi quotidiani) la cui origine è patologica.

Ricordando che il carattere « improvviso » si rapporta al fattore esterno e non ai pregiudizi, il Tribunale federale indica inoltre che l’influsso dannoso può durare più che un istante, come per esempio in caso di morsicatura da parte di una zecca, in cui il processo lesivo è suscettibile di durare un certo lasso di tempo (cf. ATF 122 V 230 del 23 maggio 1996, consid. 5c). Sempre secondo l’Alta Corte, l’esigenza del carattere improvviso è soddisfatta anche in caso di influsso dannoso di una durata di alcune ore, come ad esempio nel caso in cui la vittima dell’infortunio si trovi nell’impossibilità di spostarsi e subisca così un’esposizione forzata ai raggi solari (cf. ATF 98 V 165). Per contro, i giudici federali hanno negato il carattere improvviso nel caso di un assicurato che ha subito dei problemi all’udito a causa dell’esposizione ripetuta a dei colpi di gong e di tamburo in occasione di una manifestazione.
 
Vediamo un esempio in particolare (TF 8C_520/2009 du 24 février 2010). Nel 2010 il TF ha deciso un ricorso di un assicurato contro la SUVA che rifiutava la presa a carico del suo caso per il motivo dell’assenza di un evento infortunistico, di una lesione assimilata a infortunio o di una malattia professionale. L’assicurato lamentava un pregiudizio alla spalla destra. L’Alta Corte ha confermato la posizione della SUVA per due motivi: in primo luogo, per l’assenza del fattore esterno straordinario all’origine del pregiudizio e, secondariamente, per il difetto del carattere “improvviso” dell’influsso dannoso. I giudici federali hanno rimproverato al ricorrente di non aver descritto alcun evento particolare (come ad esempio una caduta, un colpo o un movimento scoordinato) che si sarebbe verificato e che avrebbe potuto costituire un fattore esterno straordinario di carattere improvviso all’origine del pregiudizio alla spalla destra. In effetti, dalla dichiarazione d’infortunio e dai rapporti medici, risulta che l’assicurato aveva risentito di dolori al dorso e alla spalla destra dopo aver effettuato dei lavori su delle antenne (il venerdì), e che in seguito (la domenica successiva) egli aveva partecipato a un match di unihockey nel corso del quale il medesimo “aveva avuto qualche contatto fisico, ma nessun altro dolore” e che è stato al momento di guidare la sua auto per tornare a casa che aveva provato un dolore acuto alla spalla destra in occasione di un cambiamento di velocità.
 
La dottoressa, che aveva il giorno seguente gli aveva fornito le prime cure, aveva constatato una “contusione versus lussazione a seguito di un colpo diretto alla spalla destra praticando l’hockey”.  Successivamente, un altro medico ha diagnosticato una « distorsione acromio-clavicolare destra », risultante “da un colpo contro la spalla con un altro giocatore in occasione di una partita di hockey”. Sulla base di queste constatazioni il TF ha quindi ritenuto che il pregiudizio alla spalla destra subito dall’assicurato era da ricondurre ad una serie di traumi ripetuti nel tempo e che, di conseguenza, nella fattispecie mancava sia la condizione del carattere improvviso dell’influsso dannoso, sia la condizione del fattore esterno straordinario.
 
 
3. Il carattere involontario dell’influsso dannoso
 
L’infortunio in senso giuridico non è riconosciuto quando il pregiudizio alla salute è stato provocato con coscienza e volontà. La giurisprudenza ha precisato che l’intenzione deve riguardare l’influsso dannoso alla salute e non il comportamento che ha condotto al pregiudizio (ATF 115 V 151 del 15 giugno 1989, consid. 4.). Inoltre, affinché l’infortunio sia giuridicamente riconosciuto, è necessario che al momento dell’atto, la persona si trovi in uno stato di incapacità totale di discernimento ex art. 16 CC e non semplicemente diminuita (TF 8C_936/2010 del 14 giugno 2011, consid. 2.1 e 3.1).
 
Lo scopo dell’esigenza del carattere involontario dell’influsso dannoso è quello di evitare che ci si possa automutilare, tentare un suicidio o suicidarsi e domandare inseguito le prestazioni dell’asicurazione inforutni (per i casi di suicidio ci si riferisce qui alle prestazioni domandate dagli aventi diritto e alle rendite per superstiti ex art. 29 ss LAINF). Esamineremo più approfonditamente questo genere di casi in uno specifico articolo successivo.
 
 
4. Il fattore esterno dell’influsso dannoso
 
Secondo il TF si è in presenza di un infortunio solo se si è in presenza di un fattore esterno che ha influito sul corpo umano. Si deve trattare di un evento che si verifica nel mondo esterno come, per esempio, una caduta, un trauma, delle radiazioni, una scarica elettrica o un getto di vapore.
 
Quando un pregiudizio alla salute può avere anche un’origine diversa rispetto all’evento infortunistico, come per esempio una causa patologica, l’esistenza del fattore esterno gioca un ruolo determinante per decidere del carattere infortunistico dell’evento dannoso. In principio, vi deve quindi essere una causa esterna al corpo umano. Tuttavia, se l’influsso dannoso ha luogo all’interno del corpo umano senza l’intervento di agenti esterni, l’ipotesi infortunistica può comunque concretizzarsi in alcune particolari circostanze, come per esempio nel caso di sforzi eccessivi e di movimenti non coordinati (S 09 121, sentenza del Tribunale Amministrativo del Cantone dei Grigioni del 29.09.2009, consid. 1.a e 3.a. ). Tali casi, così come altri casi limitati (ad esempio: le punture d’insetti, le infezioni e gli incidenti di immersione) saranno approfonditi in seguito in un apposito articolo.
 
 
5. Il carattere straordinario del fattore esterno
 
Il carattere straordinario del fattore esterno è spesso determinante per distinguere la malattia dall’infortunio. È però difficile fornirne una definizione astratta e generale. Per questa ragione, tale questione sarà analizzata in maniera più approfondita in occasione della presentazione della casistica particolare (si vedano gli articoli successivi). Giova tuttavia riportare qui di seguito la definizione che ne ha dato il TF: “seguendo la definizione stessa d’infortunio, il carattere straordinario dell’influsso dannoso non concerne gli effetti del fattore esterno, ma solamente tale fattore stesso. Importa quindi poco che il fattore esterno abbia provocato delle conseguenze gravi o inattese. Il fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono oggettivamente qualificare come quotidiane o abituali, in altri termini degli incidenti e delle peripezie della vita corrente” (ATF 129 V 402 du 10 juin 2003, c. 2.1.).
 
Si può in primo luogo rimarcare come il carattere straordinario riguardi solamente la causa esterna e non i suoi effetti. Così, per esempio, se si prende il caso di una persona che, scendendo lungo un sentiero nel bosco con una mountain bike entra in collisione con un cervo rompendosi una gamba cadendo, bisogna domandarsi se il fatto di trovarsi di fronte ad un tale animale in una tale situazione sia straordinario e non se lo sia il fatto di rompersi la gamba.
 
In secondo luogo, si osserva che per essere straordinario, il fattore esterno deve inoltre eccedere il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono oggettivamente qualificare come quotidiane o abituali. Nel caso precitato del ciclista, bisogna chiedersi se si possa considerare come abituale il fatto di trovarsi di fronte ad un cervo su di un sentiero. È quindi chiaro che non è possibile dare una risposta certa su tale aspetto facendo astrazione dal caso concreto. Il carattere straordinario deve dunque essere valutato di caso in caso.
 
Il TF ha così stabilito che non vi è nulla di straordinario nel fatto di subire una distorsione alla colonna cervicale a seguito di un tamponamento tra autoscontri. In effetti, quando si utilizzano tali mezzi ludici, si cerca precipuamente la collisione con altri partecipanti e si accetta l’eventualità di un colpo inatteso (RAMA 1998 no U 311 p. 468. ). Per contro, un incidente tra due automobili circolanti sulla strada può effettivamente costituire una causa esterna straordinaria di una lesione analoga, poiché, contrariamente al caso degli autoscontri, i conducenti delle due automobili non ricercano affatto la collisione tra loro.


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